Le società
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
BILANCI
DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE
GRIGLIA DI RILEVAZIONE
SCHEDA DI SINTESI
VISURA CAMERALE
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
L’accesso civico semplice riguarda il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui la pubblicazione sia stata omessa o sia stata effettuata solo parzialmente. È esercitabile da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione. L’istanza di accesso civico semplice è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che, in caso di accoglimento dell’istanza, provvede entro 30 giorni a pubblicare sul sito i dati, le informazioni e i documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se invece le informazioni richieste sono già pubblicate, il RPCT provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. La richiesta può essere presentata, compilando l’apposito modulo in formato PDF e scaricabile dal seguente link:
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RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
L’accesso civico generalizzato consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, in base a quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33/2013. L’istanza di accesso civico generalizzato è gratuita, non deve essere motivata, ma deve identificare in maniera chiara e puntuale i documenti, atti o informazioni per i quali si fa richiesta di accesso. Non sono pertanto ammesse richieste di accesso generalizzato generiche. Nel caso di richieste relative ad un numero manifestamente irragionevole di documenti, dati o informazioni tali da compromettere il buon andamento della Società, la stessa può effettuare un bilanciamento tra l’interesse all’accesso e l’interesse allo svolgimento dell’attività societaria. La richiesta deve essere presentata all’Ufficio che coordina le attività inerenti l’accesso civico generalizzato. Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso, entro il limite previsto dalla normativa vigente, a decorrere dalla presentazione dell’istanza e comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati, nelle modalità e nei limiti previsti dall’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 del regolamento della società. La richiesta può essere presentata, compilando l’apposito modulo in formato PDF e scaricabile dal seguente link:
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DINIEGO O MANCATA RISPOSTA
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso (civico o civico generalizzato) o di mancata risposta nei termini di legge, l’istante può presentare richiesta di riesame al Consiglio di Amministrazione della società, il quale, tramite il Presidente del CDA o tramite l'Amministratore Delegato o tramite il Direttore Generale, provvede a esaminare la richiesta e decidere nel merito della stessa entro il termine di 20 giorni. La richiesta può essere presentata, compilando l’apposito modulo in formato PDF e scaricabile dal seguente link:
- Modulo richiesta di riesame - Scarica il documento in formato PDF